(1) Entro l’anno 2018 i gestori devono provvedere all’installazione dei contatori d’acqua necessari per la misurazione dei volumi d’acqua immessi nella rete e di tutti i volumi utilizzati.
(2) Per i gestori degli acquedotti idropotabili pubblici che alimentano fino a 3.000 clienti il presente decreto trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2018, cosichè la prima applicazione riguarda la tariffa per l’acqua potabile dell’anno 2019. 7)
(3) Nel calcolo della tariffa, gli ammortamenti di cui all’articolo 3, comma 4, sono computati progressivamente; i relativi dettagli sono definiti nell’accordo sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 8)
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.