(1) La tariffa per l’anno “a” è definita a partire dai costi consuntivi di cui al comma 2 del presente articolo, sostenuti dal gestore per il servizio di acquedotto nell’anno “a-2”. Nel caso di affidamento del servizio ad un gestore diverso dal Comune, i costi consuntivi devono essere comunicati entro il 30 settembre dell’anno “a-1” dal gestore al comune competente.
(2) Le voci di costo da includere in tariffa, oltre all’IRAP, sono le seguenti tra quelle specificate all’articolo 2425 del codice civile oppure, nel caso dei Comuni, tra quelle corrispondenti al piano dei conti della contabilità dell’ente:
B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B7) per servizi
B8) per godimento di beni di terzi
B9) per il personale
B10) ammortamenti e svalutazioni
B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B12) accantonamenti per rischi
B13) altri accantonamenti
B14) oneri diversi di gestione
C17) interessi e altri oneri finanziari
(3) Gli importi delle voci di costo di cui al comma 2 sono computati in tariffa dopo essere stati aggiornati al tasso di inflazione per l’anno “a-1”, calcolato in base all’indice provinciale dei prezzi al consumo senza tabacchi per le famiglie di operai e impiegati dall’Istituto provinciale di statistica ASTAT.
(4) Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate per il servizio di fornitura dell’acqua potabile sono computati in tariffa tenendo conto del costo storico di ogni bene presente in bilancio nell’anno “a-2”, al netto dei contributi in conto capitale e del fondo nuovi investimenti di cui all’articolo 4 e degli oneri di urbanizzazione già versati dagli utenti al Comune. Le aliquote di ammortamento da applicare ai fini tariffari corrispondono a quanto applicato dal gestore nel suo bilancio. 2)
(5) 3)