(1) Nel regolamento tariffario del Comune si può tenere conto dei casi di particolare rilevanza sociale e prevedere i criteri per l’esenzione o per la riduzione della tariffa. In tali casi, e qualora il servizio sia affidato a un gestore diverso dal Comune, la tariffa esentata o l’importo della riduzione vengono versati al gestore direttamente dal Comune, secondo le modalità disciplinate nel regolamento tariffario.
(2) Le mancate entrate dovute all’esenzione o alla riduzione della tariffa non devono essere compensate dai canoni corrisposti dagli altri utenti obbligati al pagamento.
(3) Nel caso di fatture per uso domestico non saldate, la fornitura di acqua potabile non può essere interrotta. Per ogni persona residente devono essere garantiti come minimo vitale almeno 50 litri al giorno di acqua potabile.