1. Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato nell’ambito di un’assemblea con voto favorevole di due terzi dei soci presenti.
2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione, nomina uno o più liquidatori e ne determina le competenze.
Parità di trattamento: "Per quanto riguarda lo statuto di cui sopra vengono usati nomi personali nella forma maschile, questa forma viene utilizzato in termini generali e si riferisce a entrambi i sessi."