1. Ogni socio ha diritto di risarcimento dei danni al più presto possibile, e comunque non più tardi di 30 giorni dalla fine dell’anno assicurativo, nel quale ha subito la perdita.
2. Ogni socio ha l’obbligo di:
a) versare sul conto corrente dell’associazione il premio assicurativo deciso dal consiglio direttivo entro il termine fissato dallo stesso;
b) esercitare l’allevamento del bestiame con cura.