1. In considerazione della normativa di polizia sanitaria e veterinaria, il socio deve preoccuparsi nel miglior modo possibile degli animali di cui è stata disposta la macellazione d’urgenza. Il presidente dell’associazione può, su incarico e in rappresentanza del socio, adempiere questo compito. Il prezzo ricavato dalla vendita degli animali macellati spetta comunque al socio, che tuttavia è obbligato a consegnare copia della fattura o della autodichiarazione all’associazione.
2. Per di danni, che in conformità con le disposizioni dello statuto rientrano nella competenza dell’associazione, al socio viene solitamente pagato un indennizzo pari all’80% del valore stimato dell’animale in Euro. Da tale importo viene sempre detratto il prezzo di vendita senza IVA.
3. In alternativa a questo, l’assemblea generale può tuttavia deliberare di pagare un indennizzo corrispondente al 100% del valore stimato dell’animale. Da questo importo sarà detratto, il prezzo di vendita senza IVA.
4. L’assemblea generale può anche stabilire un indennizzo differenziato secondo il tipo di sinistro.
5. Il pagamento dell’indennizzo da parte dell’associazione avviene per assegno bancario o per bonifico.
6. Se dopo il pagamento dell’indennizzo si viene a conoscenza di circostanze che annullano l'obbligo di risarcimento, l’associazione può chiedere la restituzione di tutto o parte dell’indennizzo già pagato.