(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: “La Provincia, in qualità di datore di lavoro, può compartecipare ai costi dei servizi di assistenza all’infanzia per i figli dei propri dipendenti.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:
“2. La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi e le modalità di compartecipazione ai costi per i servizi di cui al comma 1. Le imprese e le relative associazioni nonché gli enti pubblici, compresa la Provincia, in qualità di datore di lavoro, e gli enti privati possono imporre alle famiglie utenti dei servizi una compartecipazione alla spesa nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo. Per l’acquisto di posti bambino o per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, i datori di lavoro di cui al comma 1, che intendono mettere a disposizione tali servizi per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici, stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 180.000,00 euro a decorrere dal 2017, si prevede con la legge di stabilità.