(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
“4. I mutui sul fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 1 sono concessi a partire dal 1° gennaio 2017 tramite il fondo di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.
5. Le giacenze al 31 dicembre 2016 e i rientri sul fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 1 confluiranno a partire dal 1° gennaio 2017 nel fondo di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, e saranno destinate alle finalità previste dalla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, “Ricerca e innovazione”.”