(1) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 10/bis (Iniziative interdisciplinari per la promozione dell’attività di volontariato)
1. La Provincia sostiene, anche tramite la concessione di contributi, le iniziative delle federazioni di organizzazioni di volontariato che hanno lo scopo di promuovere, ai sensi dell’articolo 1, l’attività di volontariato.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede con la legge di stabilità.