(1) In base all’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al primo gennaio 2017 nella misura di 18.520 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.
(2) Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già istituito apposito contingente di posti per persone con disabilità in base all’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6; il contingente per il personale divenuto inidoneo in base all’articolo 8, comma 6, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, da determinarsi con deliberazione della Giunta provinciale; il contingente per i centri linguistici nella misura di 30 unità a tempo pieno ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 18 unità a tempo pieno.
(3) Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene anche 70 nuovi posti per la scuola dell’infanzia in lingua tedesca e per la formazione professionale in lingua tedesca, nonché 22 posti per la prevista quota di persone con disabilità ed amministrativa in relazione alla creazione di nuovi posti, che sono assegnati alla dotazione complessiva dei posti.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 3.790.000,00 euro per il 2017 e in 5.340.000,00 euro per gli anni successivi, si provvede con la legge di stabilità.
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