(1) L’articolo 44 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito:
“Art. 44 (Personale)
1. Il personale necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Istituto è messo a disposizione dall’Amministrazione provinciale; a questo personale si applicano le disposizioni sull’ordinamento del personale della Provincia.
2. Per progetti di ricerca e attività di formazione l’Istituto può assumere, nei limiti previsti dalle norme di legge, personale con contratto a tempo determinato di diritto privato, al quale si applica il contratto collettivo del commercio.”