(1) Le somme disponibili al 31 dicembre 2016 ed i rientri fino ad esaurimento dei fondi di rotazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, e successive modifiche, e alla legge regionale 28 novembre 1993, n. 21, e successive modifiche, destinati all’erogazione di mutui agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche affidate alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, sono versate al bilancio provinciale e destinate a finanziare opere pubbliche a favore degli enti locali.