(1) Le strade interessate dal servizio di trasporto scolastico e non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali possono essere dichiarate agibili al transito dei veicoli del servizio dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio provinciale competente, su conforme parere di un ingegnere abilitato.
(2) Per rendere la strada agibile al transito dei veicoli del servizio di trasporto scolastico, la Provincia può provvedere alla realizzazione di opere di protezione, di lavori sul piano viabile, nonché di altri interventi di straordinaria manutenzione della strada, previo consenso del proprietario o di chi lo rappresenta.
(3) Ulteriori interventi per la messa in sicurezza della strada non previsti ai fini del transito dei veicoli del servizio di trasporto scolastico sono di competenza e a carico del proprietario o di chi lo rappresenta.