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h) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 331)
Regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2016, n. 52.

Art. 5 (Contenuti specifici e modalità di formazione del piano provinciale della mobilità)

(1)  Il piano provinciale della mobilità descrive lo stato attuale del servizio di trasporto pubblico di persone e il sistema tariffario in vigore nella provincia di Bolzano e analizza le realtà geografiche, economiche, sociali e infrastrutturali che condizionano il trasporto pubblico, evidenziando i punti critici del sistema di trasporto attuale.

(2)  Il piano provinciale della mobilità illustra gli interventi e le proposte per lo sviluppo futuro del trasporto pubblico di persone e contiene in particolare indicazioni riguardanti:

  1. la suddivisione dei servizi di linea in servizi di interesse provinciale, sovracomunale e comunale, servizi prettamente urbani, servizi di interesse turistico, altri servizi di linea integrativi, servizi interregionali e transfrontalieri nonché servizi per zone a domanda debole;
  2. la definizione e descrizione delle caratteristiche essenziali dei servizi minimi;
  3. l’offerta dei servizi di linea integrata e coordinata, con la frequenza o il cadenzamento ottimale negli orari di punta e di morbida, di domenica e nei giorni festivi, gli orari giornalieri di inizio e fine servizio, le coincidenze, i servizi minimi, suddivisi per periodi orari;
  4. la definizione dei bacini territoriali ottimali per l’affidamento dei servizi di linea;
  5. l’elenco e la descrizione dettagliata del fabbisogno dei beni essenziali e delle infrastrutture funzionali per l’esercizio del trasporto pubblico sia nel complesso che suddiviso per ogni bacino;
  6. la stima del fabbisogno finanziario per gli investimenti per la realizzazione o l’adeguamento delle infrastrutture necessarie, che costituirà la base per l’elaborazione del programma degli investimenti triennale;
  7. la stima dei chilometri di servizio programmati e dei relativi costi di esercizio per l’effettuazione dei servizi in ogni singolo bacino;
  8. proposte per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità;
  9. la definizione e descrizione dei parametri di qualità per i servizi di trasporto pubblico e delle misure per il loro monitoraggio;
  10. una descrizione delle strategie di comunicazione e di informazione all’utenza, nonché delle strategie di intervento per incentivare l’uso del mezzo pubblico;
  11. il programma di monitoraggio del piano provinciale della mobilità;
  12. proposte di forme di mobilità alternativa.

(3)  La proposta del piano provinciale della mobilità approvata dalla Giunta provinciale è pubblicata in forma idonea nella Rete Civica dell’Alto Adige per un periodo di 90 giorni consecutivi.

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ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Competenze della Giunta provinciale)
ActionActionArt. 3 (Competenze dell’Assessore/dell’Assessora provinciale)  
ActionActionArt. 4 (Competenze del Direttore/della Direttrice di ripartizione)
ActionActionArt. 5 (Contenuti specifici e modalità di formazione del piano provinciale della mobilità)
ActionActionArt. 6 (Contenuti minimi del contratto di servizio di bacino)
ActionActionArt. 7 (Compiti del gestore dell’infrastruttura ferroviaria)
ActionActionArt. 8 (Compiti dell’impresa ferroviaria)
ActionActionArt. 9  (Accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da parte dell’impresa ferroviaria)
ActionActionArt. 10  (Gestione delle infrastrutture della mobilità)
ActionActionArt. 11  (Istituzione e gestione delle fermate dei servizi pubblici di autobus)
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