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h) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 331)
Regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2016, n. 52.

Art. 6 (Contenuti minimi del contratto di servizio di bacino)

(1)  I contratti di servizio di bacino prevedono i seguenti contenuti minimi:

  1. durata del contratto e modalità di proroga;
  2. programma di esercizio;
  3. specifica dei livelli quantitativi e qualitativi minimi del servizio e misure di miglioramento;
  4. programma degli investimenti finalizzati al raggiungimento dei criteri di efficienza e di qualità richiesti, se previsto;
  5. corrispettivo unitario differenziato per le diverse tipologie di servizio che tiene conto, in caso di modello di remunerazione a costo netto, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti dall'eventuale gestione di servizi complementari;
  6. piano economico-finanziario (PEF) utilizzato per determinare le compensazioni a copertura degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della decisione della Commissione europea (2011) 9380 del 20 dicembre 2011, che costituiscono il corrispettivo del contratto di servizio, garantendo l’equilibrio economico-finanziario della gestione; il PEF comprende la remunerazione del capitale investito e ne rende pubbliche le modalità di calcolo;
  7. disciplina dei beni e delle risorse strumentali all’erogazione del servizio;
  8. modalità di modifica del contratto di servizio in caso di adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi;
  9. modalità di calcolo delle compensazioni tariffarie e del clearing degli introiti tariffari tra i diversi gestori in caso di modello di remunerazione a costo netto;
  10. meccanismi incentivanti e premialità riferiti agli obiettivi di qualità, ai ricavi o al numero di passeggeri trasportati e al livello di soddisfazione dell’utenza;
  11. modalità di pagamento;
  12. sistema tariffario adottato e, in caso di modello di remunerazione a costo netto, modalità di aggiornamento delle tariffe a carico dell'utenza;
  13. strumenti di controllo e monitoraggio dei contenuti del contratto di servizio nonché modalità e tempistiche delle verifiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati;
  14. modalità di fornitura dei dati tecnico- economici per la rendicontazione e dei dati statistici sull’andamento del servizio;
  15. penali e sanzioni contrattuali in caso di mancata osservanza del contratto di servizio e cause di risoluzione anticipata;
  16. obblighi informativi e adeguate forme di garanzia nei confronti degli utenti in conformità alla Carta della qualità dei servizi;
  17. obblighi verso le persone con disabilità;
  18. modalità di subaffidamento;
  19. idonee garanzie finanziarie e assicurative nonché misure a garanzia della continuità del servizio;
  20. condizioni di indennizzo dell’affidatario cessante;
  21. modalità e obblighi in caso di subentro;
  22. eventuali servizi complementari, che integrano funzionalmente il servizio;
  23. previsione del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 15 della legge provinciale;
  24. modalità di risoluzione delle controversie tra le parti;
  25. consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori in merito all’elaborazione della Carta della qualità dei servizi e alle modalità di monitoraggio del rispetto della qualità dei servizi;
  26. previsione che le attività delle associazioni dei consumatori di cui alla lettera y) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio.
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ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
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