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h) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 331)
Regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2016, n. 52.

Art. 7 (Compiti del gestore dell’infrastruttura ferroviaria)

(1)  Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di competenza provinciale è incaricato dello sviluppo, della progettazione, della realizzazione, della gestione, della manutenzione in efficienza e in sicurezza degli impianti e delle infrastrutture funzionali al servizio ferroviario ai sensi della vigente normativa statale e provinciale in materia.

(2)  In particolare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria deve svolgere le seguenti attività:

  1. predisposizione di un sistema di gestione della sicurezza contenente le prescrizioni e gli standard di sicurezza per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nonché le modalità di vigilanza sul rispetto degli stessi;
  2. creazione e mantenimento delle condizioni atte a garantire l’accessibilità delle stazioni, delle fermate e dei servizi, con particolare riguardo alle persone con disabilità;
  3. nomina del direttore/della direttrice d’esercizio, previa approvazione da parte dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.
  4. formazione del proprio personale adibito a mansioni di sicurezza e rilascio delle relative abilitazioni, se non diversamente previsto;
  5. formazione del formatore/della formatrice delle imprese ferroviarie sulle specifiche tecniche dell’infrastruttura ferroviaria e su procedure e regolamenti ferroviari;
  6. messa in servizio dei veicoli per lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura;
  7. regolamentazione delle attività di manovra in stazione dei veicoli ferroviari in accordo con le imprese ferroviarie;
  8. rilevazione delle violazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche, secondo le modalità ivi previste, e tempestiva comunicazione delle stesse alle forze dell’ordine ivi preposte e all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità;
  9. adozione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche, su disposizione dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità, di misure atte alla rimozione di opere abusive e potenzialmente pericolose per l’esercizio ferroviario, nonché recupero delle somme spese per lo svolgimento di tale attività nei confronti del trasgressore che non abbia ottemperato direttamente alla loro demolizione;
  10. analisi della capacità dell’infrastruttura;
  11. predisposizione del catalogo e dell’assegnazione delle tracce da proporre all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità per la necessaria approvazione;
  12. verifica dell’idoneità all’accesso all’infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie a cui vengono assegnate le tracce;
  13. stipula del contratto con le imprese ferroviarie assegnatarie delle tracce per la regolamentazione dell’utilizzo dell’infra-struttura e dei servizi ferroviari;
  14. predisposizione e aggiornamento dei regolamenti e delle norme di esercizio, nonché trasmissione degli stessi alle imprese ferroviarie e all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità;
  15. determinazione e riscossione del canone di accesso per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi a copertura dei costi di gestione annuale;
  16. valutazione di possibili interconnessioni con altre modalità di trasporto;
  17. dichiarazione, in caso di necessità e di urgenza, dell’indisponibilità della rete ferroviaria in gestione, con tempestiva comunicazione alle imprese ferroviarie e all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità;
  18. proposta di saturazione della rete all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità;
  19. predisposizione e conservazione di tutta la documentazione riguardante la realizzazione di nuove infrastrutture, la manutenzione e l’uso dell’infrastruttura ferroviaria;
  20. messa a disposizione della documentazione, del personale e dei mezzi necessari all’espletamento delle ispezioni e delle verifiche tecnico-impiantistiche da parte dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.

(3)  I gestori di linee ferroviarie classificate come linee interconnesse allo spazio ferroviario europeo devono ottemperare agli obblighi specifici.

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