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h) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 331)
Regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2016, n. 52.

Art. 11  (Istituzione e gestione delle fermate dei servizi pubblici di autobus)

(1)  Le fermate autobus del trasporto pubblico sono istituite e autorizzate dall’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità su propria iniziativa o su richiesta dei comuni, di altri enti locali o soggetti pubblici, d’intesa con il Comune territorialmente competente, previo approntamento, da parte dei comuni o dei soggetti proprietari dell’area, della segnaletica verticale ed orizzontale e di eventuali ulteriori dotazioni e previa esecuzione degli interventi prescritti dallo stesso ufficio ai fini della sicurezza e regolarità del servizio.

(1-bis)  Le linee guida tecniche per la progettazione e la realizzazione delle fermate autobus del trasporto pubblico locale sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice di dipartimento competente in materia di mobilità. 2) 

(2)  Le fermate possono essere dotate di pensiline e dispositivi elettronici per l’informazione al pubblico, previa predisposizione, da parte dei comuni o dei soggetti proprietari dell’area, delle superfici necessarie e previa esecuzione dei lavori preparatori per l’installazione delle pensiline, l’allacciamento alla rete elettrica e per il collegamento alla rete di comunicazione dati.

(3)  La fornitura e posa in opera delle pensiline e dei dispositivi elettronici per l’informazione di cui al comma 2, nonché la fornitura delle altre dotazioni alle fermate è disposta con un programma annuale da approvarsi da parte del Direttore/della Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità.

(4)  Le fermate, le pensiline e le relative dotazioni sono consegnate per la gestione ai comuni territorialmente competenti, ad esclusione dei dispositivi elettronici per l’informazione al pubblico e delle pensiline con spazi pubblicitari concessionati.

(5)  L’uso degli spazi pubblicitari sulle pensiline o di altri spazi idonei presso la fermata può essere affidato ai comuni per comunicazioni istituzionali o socialmente rilevanti nonché per la promozione di azioni ed attività di organizzazioni senza fini di lucro, ed è disciplinato da apposita convenzione.

(6)  L’uso degli spazi pubblicitari sulle pensiline acquistate e installate dai comuni è di competenza dei comuni stessi.

(7)  La Provincia, previa autorizzazione della Ripartizione provinciale Mobilità, può utilizzare gli spazi pubblicitari sulle pensiline, destinandoli a proprie comunicazioni istituzionali o socialmente rilevanti e alla promozione di azioni ed attività di organizzazioni senza fini di lucro.

2)
L’art. 11, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 10 agosto 2023, n. 24.
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