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s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 61)
Ordinamento del personale della Provincia

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

Art. 11 (Inserimento di persone con disabilità)

(1)  Al fine di favorire l’inserimento mirato in posti di lavoro dell’Amministrazione provinciale di persone con disabilità nonché di altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, viene istituito un apposito contingente distinto di 40 posti. La riserva di posti è ricostituita a seguito delle avvenute assunzioni, fino al completamento della quota riservata per legge alle categorie protette.

(1/bis)  Gli enti pubblici che dipendono dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia possono inoltre, alla condizione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c), assumere le seguenti persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, fuori dalla dotazione dei posti:

  1. persone che prima della loro assunzione hanno stipulato una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
  2. persone che prima della loro assunzione hanno stipulato una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
  3. persone che prima della loro assunzione hanno partecipato a un progetto per l’impiego temporaneo di lavoratori disoccupati ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche;
  4. persone che prima della loro assunzione hanno concluso un tirocinio ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 36)

(1/ter)  La Giunta provinciale disciplina l’assunzione su richiesta nominativa di persone con disabilità presso gli enti pubblici. 37)

(2)  A tal fine l’accesso all’impiego è consentito anche in deroga ai requisiti professionali previsti dai singoli profili professionali. Il trattamento giuridico ed economico tiene conto della qualificazione professionale acquisita ed è determinato sulla base di criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.

(2/bis) Per l’accesso all’impiego delle persone di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, nonché delle persone di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, può essere sostituito da un’attestazione delle competenze linguistiche acquisite. L’attestazione è rilasciata dall’ufficio provinciale competente per gli esami di bi- e trilinguismo a seguito di un esame differenziato e disciplinato ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. 38)

(3)   39)

(4)  Al fine della più efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, i singoli uffici delle Ripartizioni provinciali Politiche sociali, Lavoro, Personale e della Direzione generale della Provincia, ciascuno secondo i propri compiti istituzionali, concorrono alla funzione attribuita dalla riforma statale al/alla responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, con particolare riferimento alla garanzia dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 3, comma 3/bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modifiche, e del programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista per la Provincia. 40)

36)
L'art. 11, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
37)
L'art. 11, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
38)
L'art. 11, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
39)
L'art. 11, comma 3, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
40)
L'art. 11, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 9, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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