(1) I cittadini e le cittadine degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati ad essi equiparati possono accedere, presso la Provincia e gli enti di cui all’articolo 1, a posti di lavoro che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ordinamento giuridico.
(2) Possono accedere a posti di lavoro presso la Provincia e gli enti di cui all’Art. 1 anche i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all’Unione Europea, secondo il vigente ordinamento giuridico.