(1) Per l’inserimento nelle graduatorie concernenti i seguenti profili professionali delle scuole dell’infanzia, scuole provinciali della formazione professionale e scuole provinciali di musica nelle località ladine è richiesto, oltre ai requisiti specifici, anche il superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua tedesca e italiana ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina effettuato presso l’Intendenza scolastica ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche:
- personale direttivo delle scuole e delle scuole dell’infanzia;
- personale ispettivo;
- personale pedagogico;
- personale docente ed equiparato;
- personale educativo;
- collaboratori e collaboratrici per l’integrazione.
(2) Il comma 1 si applica per l’inserimento nelle graduatorie valide a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui il menzionato personale provinciale presti servizio presso le scuole a carattere statale. Coloro che sono inseriti nella graduatoria in base a provvedimenti precedenti rimangono inseriti nelle graduatorie successive fino alla scadenza della relativa domanda.
(3) Per l’attribuzione dell’indennità per l’uso della lingua ladina, prevista dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti, il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti attestati:
- superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua tedesca e italiana ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, e
- superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina effettuato presso l’Intendenza scolastica ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, oppure superamento dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
(4) Il comma 3 si applica anche per l’attribuzione dell’indennità di trilinguismo, prevista dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti, al personale docente, dirigente ed ispettivo delle scuole a carattere statale.
(5) Il contenuto dell’esame sulla conoscenza della lingua ladina effettuato presso l’Intendenza scolastica ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è stabilito dall’Intendente scolastico/scolastica per la scuola delle località ladine. Tale esame è equiparato all’esame sulla conoscenza della lingua ladina ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, previsto per il livello del titolo di laurea, ove non diversamente indicato nel relativo certificato. Ciò vale anche per gli esami sostenuti prima dell’entrata in vigore del presente articolo.
(6) Nei casi in cui il presente articolo preveda l’esame sulla conoscenza della lingua tedesca, italiana o ladina ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, il relativo attestato deve riferirsi al livello previsto per l’accesso al corrispondente profilo professionale. 50)