(1) La dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia è definita con legge. La dotazione complessiva dei posti del personale degli altri enti di cui all'articolo 1 e delle aziende provinciali viene definita con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta degli stessi.
(2) Condizioni per poter effettuare l’assunzione di personale sono:
- la corrispondenza con il piano triennale del fabbisogno di personale dell’unità organizzativa provinciale richiedente e
- la previsione della relativa dotazione di posti o,
- se l’assunzione è effettuata al di fuori della dotazione dei posti, la relativa copertura finanziaria, anche con compensazione delle risorse programmate per il personale stagionale. 17)
(3) In sede di approvazione del bilancio di previsione i singoli enti determinano la consistenza dell'eventuale personale non previsto dalla dotazione dei posti che può essere assunto sulla base dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione.
(4) Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, vengono istituiti le dotazioni di posti per settore del personale della Provincia, nel rispetto della dotazione complessiva dei posti, per cui è garantita la copertura finanziaria nel bilancio di previsione.
(5) Gli articoli 15 e 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, rimangono in vigore.
(6) Il personale risultato inidoneo alle mansioni in seguito ad accertamento medico-legale o della medicina del lavoro è trasferito in un apposito contingente separato, previo reinquadramento in diverso profilo professionale, conformemente al bisogno organizzativo dell’Amministrazione e alle indicazioni di residua idoneità lavorativa. Il consenso del personale costituisce presupposto per la permanenza in servizio nell’Amministrazione. L’Amministrazione valuta anche la necessità di appositi percorsi di formazione per agevolare il reinserimento lavorativo di tale personale. 18) 19)