(1) Per assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e per consentire l’erogazione dei servizi essenziali anche nel periodo della pandemia di COVID-19, in presenza di rilevanti carenze nella copertura di posti vacanti nell’organico, le procedure di tipo concorsuale possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia. Fermo restando il profilo comparativo, tale prova potenzia e approfondisce gli aspetti selettivi e di indagine sulle competenze secondo le disposizioni dei relativi bandi. Tali concorsi possono prevedere la valutazione di titoli, secondo la disciplina in vigore. Resta fermo quanto previsto all’articolo 9. 35)