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s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 61)
Ordinamento del personale della Provincia

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

Art. 11/bis (Disposizioni per il personale delle scuole dell’infanzia) 41)  delibera sentenza

(1)  Il personale pedagogico della scuola dell’infanzia risultato idoneo ad una procedura concorsuale, le cui modalità sono determinate dalla Giunta provinciale, può essere assunto a tempo indeterminato presso la Provincia, tenuto conto della dotazione organica del rispettivo profilo professionale. La Giunta provinciale può determinare modalità semplificate per il personale in possesso della laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, oppure della laurea magistrale quinquennale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, aventi valore di esame di Stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia ai sensi della vigente normativa nazionale. 42)

(2)  Per il personale del profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia” in possesso della laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, iscritto nella rispettiva graduatoria per l’anno scolastico 2017/2018, si applicano, in analogia al personale docente delle scuole primarie a carattere statale e fino ad esaurimento, le modalità previste prima dell’entrata in vigore della presente legge provinciale per l’assunzione diretta con idoneità mediante graduatoria. 43)

(2/bis)  I criteri e le modalità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale delle scuole di infanzia con idoneità sono stabiliti dalla Giunta provinciale. 44)

(3)  In attesa di una regolamentazione con contratto collettivo sono altresì considerati requisiti di accesso per il profilo professionale “insegnante della scuola di infanzia”: il corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria – indirizzo scuola primaria oppure il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche (LM-85) oppure il corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50) oppure un diploma di laurea equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. 45)

(3/bis)  È considerato requisito di accesso per il profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” il diploma di maturità di una scuola secondaria di secondo grado e lo specifico corso di formazione, i cui contenuti e durata sono determinati dalla Giunta provinciale. 46)

(3/ter)  L’accesso al profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” è consentito, in considerazione degli sviluppi storici dei requisiti di accesso, anche al personale in possesso dei seguenti titoli di studio o professionali conseguiti entro i termini temporali indicati:

  1. diploma di abilitazione per insegnanti di scuola materna conseguito entro l’anno 2000;
  2. titolo di studio conseguito entro l’anno 2002: diploma di maturità di liceo pedagogico – indirizzo scuola dell’infanzia, diploma di maturità o diploma quadriennale di istituto magistrale;
  3. attestato di formazione conseguito entro l’anno 2007: formazione specifica per il settore della scuola dell’infanzia di durata almeno biennale, conclusa con esito positivo o formazione equivalente (diploma di qualifica di assistente di scuola dell’infanzia, di addetto/addetta ai servizi di assistenza sociale e familiare, assistente all’infanzia, assistente ai servizi sociali, operatore/operatrice ai servizi sociali);
  4. titolo di studio conseguito entro l’anno 2014: diploma di maturità a indirizzo pedagogico o socio-pedagogico. 47)

(4)  Nella graduatoria per il profilo professionale ‘collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica’ può essere inserito anche il personale con i seguenti titoli di studio o professionali:

  1. un corso di laurea almeno triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) oppure un titolo di studio equiparato ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011;
  2. diploma di maturità di una scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale almeno triennale per ‘educatore/educatrice nel convitto e nel lavoro giovanile’ oppure per ‘educatore/educatrice per persone disabili’;
  3. titoli di studio o professionali che costituiscono requisiti di accesso per il profilo professionale ‘insegnante della scuola di infanzia’. 48)

(5)  Il personale inserito nella graduatoria per il profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” in base ad altri titoli di studio o professionali, rimane inserito nelle graduatorie successive fintanto che la relativa domanda resta valida oppure è confermata d’ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti. 49)

massimeDelibera 8 febbraio 2022, n. 83 - Modifiche concernenti l’assegnazione dei posti al personale delle scuole dell’infanzia
massimeDelibera 22 giugno 2021, n. 535 - Procedure concorsuali per il conseguimento dell’idoneità del personale delle scuole dell’infanzia
massimeDelibera 11 febbraio 2020, n. 96 - Corso di formazione specifico per il profilo professionale "collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica per la scuola dell’infanzia"
41)
Il titolo dell'art. 11/bis è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
42)
L'art. 11/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 13, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
43)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
44)
L'art. 11/bis, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 13, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
45)
L'art. 11/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 2, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16. Il testo tedesco è stato modificato dall'art. 13, comma 4, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
46)
L'art. 11/bis, comma 3/bis è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
47)
L'art. 11/bis, comma 3/ter è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
48)
L'art. 11/bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 13, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
49)
L'art. 11/bis, comma 5 è stato aggiunto dall'art. 17, comma 2, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
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