(1) L’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano indica un medico specialista come persona di riferimento per tutti i pazienti affetti da fibrosi cistica iscritti al Servizio sanitario provinciale.
(2) Il medico di riferimento coordina e monitora l’assistenza di tali pazienti. Nell’ambito dell’assistenza l’azienda sanitaria può importare anche dall’estero prodotti medicinali e non medicinali che, ai sensi della legislazione statale di settore, sono a carico del Servizio sanitario pubblico e che dal medico di riferimento sono stati convalidati come necessari per il singolo paziente. 71)