(1) Fino a diversa disposizione del Direttore generale, i Direttori di comprensorio sanitario provvedono, ciascuno per il proprio ambito territoriale, alla gestione dei servizi sanitari e amministrativi, tecnici e professionali nonché dei servizi interaziendali istituiti al 31 dicembre 2006 nelle aziende sanitarie soppresse. I Direttori di comprensorio sanitario si avvalgono all'uopo dei dirigenti preposti ai citati servizi alla data del 31 dicembre 2006.
(2) I Direttori generali delle aziende sanitarie soppresse provvedono alle incombenze di cui al comma 1 fino alla nomina dei Direttori di comprensorio sanitario.149)