Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) L’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 10 (Nucleo familiare ristretto)
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono considerati componenti del nucleo familiare ristretto: