(1) L’articolo 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 44 (Domanda e impegnativa al pagamento)
1. La concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale e l'integrazione delle tariffe avvengono su domanda dell'interessato o del suo rappresentante legale, nonché, con specifica motivazione, d'ufficio.
2. Per le prestazioni di assistenza economica sociale, se la domanda è presentata entro il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese, se la domanda è presentata dopo il 20° giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
3. L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 43 avviene a partire dalla data della domanda. Nel caso in cui la prima domanda venga presentata entro 30 giorni dall’accoglimento dell’utente in una struttura, l’integrazione della tariffa avviene dalla data dell’accoglimento. Se una domanda viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza della precedente domanda per la stessa compartecipazione tariffaria, l’integrazione decorre dalla data della scadenza della domanda precedente.
4. Non sono erogate prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie da parte dell’ente pubblico, di importo inferiore agli importi minimi fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.
5. Se la domanda non è completa in quanto non corredata delle informazioni o della documentazione dovuta e non è integrata, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione, essa è improduttiva di effetti ed è archiviata.
6. Il nucleo familiare ristretto ed i nuclei familiari collegati, ove prevista la loro partecipazione, devono impegnarsi formalmente, nei confronti dell’ente pubblico competente, a concorrere al pagamento della tariffa non coperta dall’utente stesso, nella misura prevista dal presente regolamento.
7. La decisione dell’ente pubblico competente, relativa al pagamento delle tariffe da parte dei singoli nuclei familiari, è valida per un periodo massimo di dodici mesi.
8. Nel caso di sostanziali variazioni di entrata, variazioni patrimoniali o delle tariffe nel corso dell’anno, l’ente pubblico competente, su richiesta dell’interessato o di propria iniziativa, può valutare nuovamente la situazione economica e rideterminare la misura dell’intervento.”