Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) Il comma 5 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Nei casi in cui non sia possibile concedere prestazioni al richiedente in quanto quest’ultimo dispone di un patrimonio, non rientrante fra quelli previsti all’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e che tuttavia non può essere alienato a breve termine, l’agevolazione può essere erogata sotto forma di prestito senza interessi.”