Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) L’articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 18 (Partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati)
1. Per le prestazioni reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie è previsto la compartecipazione del nucleo collegato di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 19 e 20, viene calcolato l’importo della partecipazione dei nuclei familiari collegati, detraendolo dall’ammontare della prestazione riconosciuta al nucleo familiare di fatto; si considera il nucleo familiare collegato del richiedente nonché quello del suo coniuge o partner facente parte del nucleo familiare di fatto.
2. I nuclei familiari collegati sono chiamati a partecipare nella misura del 30 percento della parte eccedente il doppio del loro fabbisogno.”