Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Ai fini della decisione riguardo alla prestazione di cui all’articolo 22 e delle valutazioni di cui all’articolo 45, comma 5, nonché ogni qual volta la decisione postuli valutazioni di carattere eccezionale, l’operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all’ attribuzione dei vantaggi economici.”