Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) Il comma 8 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“8. La prestazione viene erogata nella misura del 100 percento dell’importo previsto al comma 5 per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; essa decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.”