Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
1. Il comma 2 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi di legittimità; in caso di suo accoglimento, la sezione ricorsi annulla le decisioni impugnate e provvede nel merito.”