Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 febbraio 2004, n. 8.
(1) Non sono organizzazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela di interessi economici degli associati, i circoli privati, le associazioni iscritte al registro delle organizzazioni di volontariato.