(1) Il conto consuntivo annuale si compone del conto finanziario e del conto generale del patrimonio. Allo stesso sono allegati:
- la situazione amministrativa che dimostri la giacenza o il deficit di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate in conto competenze ed in conto residui, il fondo o il deficit di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo di amministrazione;
- l’elenco dei residui attivi e passivi con l’indicazione della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
- il prospetto delle spese per il personale estraneo all’amministrazione e per i contratti d’opera;
- il rendiconto contabile dei progetti;
- eventuali rendiconti per le attività di cui agli articoli 39 e 40.15)
(2) Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel bilancio di cui all'articolo 5, comma 1, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare, nonché i risultati della gestione dei residui attivi e passivi.
(3) Il conto generale del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e le relative variazioni nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
(4) Il prospetto delle spese per il personale estraneo all'amministrazione e per i contratti d'opera conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
(5) Il conto consuntivo annuale è predisposto dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa entro il 31 gennaio dell’anno successivo con la chiusura dei partitari delle entrate e delle spese e dell’accertamento dei residui attivi e passivi. Il dirigente o la dirigente sottopone il conto consuntivo entro il 30 aprile al Consiglio per la relativa deliberazione, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa elaborata di concerto con il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, che espone l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati.15)
(6) I residui accertati di cui al comma 5 possono essere riscossi o liquidati prima dell'approvazione del conto consuntivo.
(7) Il conto consuntivo deliberato dal Consiglio è trasmesso, entro il 15 maggio, all’Intendente scolastico o all’Intendente scolastica competente, corredato di tutti gli allegati e della relazione del nucleo di controllo ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.15)
(8) Nel caso in cui il Consiglio non deliberi l’approvazione del conto consuntivo entro 60 giorni dalla sua presentazione, il dirigente o la dirigente ne dà comunicazione al nucleo di controllo e all’Intendente scolastico o all’Intendente scolastica competente che nomina un commissario o una commissaria ad acta per il relativo adempimento.15)
(9) Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della deliberazione di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.
(10) Il conto consuntivo è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio ed inserito, ove possibile, nell'apposito sito web dell'istituzione medesima.