(1) L’orario di lavoro settimanale a tempo pieno è di 38 ore. Esso è, di norma, articolato in non più di dieci mezze giornate su cinque o sei giorni ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Eventuali modifiche all’articolazione dell’orario vigente vengono introdotte previo confronto con le organizzazioni sindacali.
(2) La durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolando la relativa media con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. Previo consenso del personale interessato per le seguenti categorie il numero massimo medio di ore di lavoro settimanali può essere riferito fino a un anno:
- segretari particolari;
- autisti assegnati all’autorimessa centrale;
- personale impiegato in interventi di urgenza per calamità naturali o altri soccorsi d’urgenza, compreso il personale della protezione civile;
- personale cantoniere;
- personale svolgente servizi di turno nei convitti;
- personale assegnato ai servizi essenziali, in caso di necessità di garantire tali servizi;
- personale assegnato ai servizi discontinui;
- personale addetto a servizi di pubblica utilità in caso di temporanea carenza di personale.
(3) L’orario di lavoro giornaliero è di norma da prestarsi tra le ore 7:30 e le ore 18:00, salva diversa articolazione per esigenze di servizio, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e salvo quanto disposto dall’articolo 4 del contratto di comparto per il personale provinciale del 4 luglio 2002.
(4) Le festività che ricadono su una giornata lavorativa comportano una proporzionale riduzione dell’orario di lavoro settimanale individuale. A tale fine non ha rilevanza l’articolazione dell’orario medesimo. In caso di servizio di turno vengono detratte, al fine della determinazione del carico di lavoro annuale, le festività ricadenti nella settimana corta da lunedì al venerdì.
(5) Fino al 31 dicembre 2010 la media delle ore di lavoro settimanali per le categorie di personale di cui al comma 2 può arrivare fino a 52 ore. L’amministrazione provinciale rileva periodicamente i relativi dati e ne dà comunicazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
(6) Nel comma 2 dell’articolo 22 del contratto di comparto del 4 luglio 2002 la frase „A tal fine può essere utilizzata mezza giornata lavorativa” è sostituita con la seguente frase: “A tal fine ad ogni dipendente partecipante vengono accreditate 3,5 ore di servizio”.