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In vigore al: 08/03/2016

f) Accordo 14 luglio 2015, n. 1)
Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

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1)
Pubblicato nel supplemento n. 1 al B.U. 31 luglio 2015, n. 30.

Art. 7  (Graduatoria provinciale)

(1) In deroga alla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dell’ACN, l’Assessorato alla Sanità sulla base delle domande pervenute formula, per il conferimento degli incarichi, una graduatoria unica provinciale annuale suddivisa in quattro aree, una per ciascuna delle attività di cui all’articolo 13 dell’ACN e specificamente relative a:

  1. Assistenza primaria
  2. Continuità assistenziale
  3. Medicina dei servizi territoriali
  4. Emergenza sanitaria territoriale.

(2) Con decorrenza 1 agosto 2015 la predisposizione della graduatoria utile ai fini dell'espletamento delle attività convenzionali dei medici di medicina generale avviene secondo le modalità previste dal vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs n.502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi provinciali 3 settembre 1979, n.12 e 15 novembre 2002, n.14.

(3) Per l'anno 2015, a seguito della mancanza di una graduatoria provinciale valida e della contemporanea necessità di garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione, il conferimento degli incarichi di copertura degli ambiti territoriali carenti per la sessione autunnale, avviene mediante graduatorie comprensoriali temporanee stilate sulla base delle domande presentate e valide per il solo posto messo a concorso, nel rispetto del possesso dei titoli previsti dal comma 2. Quanto precede, vale anche in casi di comprovata necessità per incarichi provvisori.

(4) Per l’anno 2016 la data di presentazione della domanda per l’inserimento in graduatoria ai sensi dell’articolo 15 dell’ACN è posticipata al 30 settembre 2015.

(5) Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale rilevati secondo le procedure di cui all'ACN, si riserva:

  1. una percentuale dell'80 per cento a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/2003 o dalla legge provinciale 15.11.2002, n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
  2. una percentuale del 20 per cento a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.

(6) Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme nazionali nella copertura degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, al fine di poter continuare a garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può conferire incarichi a tempo determinato della durata di un anno, rinnovabili una sola volta per altri dodici mesi, ove i medici in possesso dei titoli non fossero in numero sufficiente a coprire i posti vacanti derivanti dall'applicazione del rapporto ottimale. Per fare fronte a tale evenienza, l’Azienda sanitaria sulla base delle domande pervenute formula una apposita graduatoria annuale da utilizzare per il conferimento di incarichi di sostituzione o provvisori di continuità assistenziale in caso di carente disponibilità di medici.

(7) La graduatoria è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda sanitaria www.sabes.it.

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