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In vigore al: 08/03/2016

f) Accordo 14 luglio 2015, n. 1)
Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

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1)
Pubblicato nel supplemento n. 1 al B.U. 31 luglio 2015, n. 30.

Norma transitoria finale

La Continuità Assistenziale (CA) nella Provincia Autonoma di Bolzano viene garantita ai sensi e con i criteri di cui al Capo III del vigente ACN. Preso atto delle difficoltà oggettive nel rispettare il dettato del Capo III ACN per la mancanza di medici in possesso dei requisiti previsti, della temporanea assenza della graduatoria definitiva e di quella temporanea per il conferimento rispettivamente delle convenzioni di CA e delle sostituzioni temporanee, dovendo comunque garantire la copertura assistenziale h24 alla popolazione iscritta al SSP, fino alla completa attivazione di quanto previsto dalle lettere A e B dell`Art. 10 del presente accordo integrativo provinciale, la CA nella Provincia Autonoma di Bolzano viene garantita temporaneamente con le seguenti modalità:

 

a)  Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi

 

  1. Nei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Frazione di Cardano (Comune di Cornedo), Laives, Meltina, Nalles, San Genesio, Terlano e Vadena, il Comprensorio sanitario garantisce il servizio di continuità assistenziale con l’istituzione del Servizio di Guardia Medica “in forma attiva”, applicando il compenso base di Euro 22,35 omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta.
  2. Il servizio di continuità assistenziale “in forma attiva” è disciplinato ai sensi degli articoli 2222 e ss. del codice civile.
  3. Il Comprensorio conferisce incarichi libero professionali, senza vincolo di subordinazione, ai medici aventi i requisiti previsti. Sono mantenuti fino a scadenza gli incarichi e le relative modalità contrattuali in essere al momento della firma del presente accordo.

 

b)  Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali

 

Nei rimanenti distretti o ambiti territoriali la continuità assistenziale è svolta su base volontaria dai medici di medicina generale dell’ambito territoriale di riferimento ed eventualmente da altri medici, con l’obbligo della copertura del servizio sotto forma di disponibilità domiciliare, secondo le seguenti modalità:

  1. continuità assistenziale notturna nei giorni feriali;
  2. continuità assistenziale festiva e prefestiva.

1) La continuità assistenziale notturna nei giorni feriali si svolge con le seguenti modalità:

  1. da ogni singolo medico di medicina generale convenzionato per i propri assistiti;
  2. a turno da medici di medicina generale convenzionati e non, con un massimo di 5 medici.

Il compenso spettante ammonta a:

  1. Euro 76,21 per notte per medico, se il medico per propria scelta svolge singolarmente il servizio;
  2. Se il servizio viene svolto a turno:
  3. Euro 139,73 (2 medici);
  4. Euro 165,14 (3 medici);
  5. Euro 190,54 (4 medici);
  6. Euro 215,92 (5 medici) per notte.

2) La continuità assistenziale festiva e prefestiva si svolge con le seguenti modalità:

  1. in ogni distretto o ambito territoriale la continuità assistenziale festiva e prefestiva è svolta a turno - gratuitamente a favore dei cittadini iscritti al servizio sanitario provinciale - da medici di medicina generale ivi iscritti e/o da medici non convenzionati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, ove esista la difficoltà oggettiva di organizzare la continuità assistenziale stessa. La remunerazione delle visite richieste da cittadini non iscritti al servizio sanitario provinciale avviene secondo le modalità delle visite occasionali;
  2. il compenso orario spettante al medico di turno ammonta a Euro 17,33.

 

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