(1) A livello aziendale è costituito il comitato aziendale composto da rappresentanti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e Rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
(2) Per garantire la pariteticità, il Comitato aziendale sarà costituito da n. 5 componenti di parte pubblica e n. 5 componenti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale firmatarie del presente Accordo.
(3) La consistenza associativa ai fini della pesatura del voto dei rappresentanti sindacali è rilevata in base alle deleghe conferite all’Azienda sanitaria dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno e trasmessa entro il mese di febbraio, mediante comunicazione dell’Azienda per tramite dell’Assessorato provinciale alla Sanità, al Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.
(4) Al Comitato è ammessa la presenza di componenti tecnici chiamati dalle OO.SS. ivi rappresentate; a questi non viene riconosciuto il compenso per la presenza e non hanno diritto di voto.
(5) Le competenze e la modalità di funzionamento del Comitato aziendale sono definite dal Comitato provinciale.