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In vigore al: 08/03/2016

f) Accordo 14 luglio 2015, n. 1)
Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

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1)
Pubblicato nel supplemento n. 1 al B.U. 31 luglio 2015, n. 30.

Art. 6  (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) Per i medici di assistenza primaria il numero massimo di scelte è pari a 1.500 unità. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare il 5 per cento del massimale individuale del medico.

(2) Preso atto della carenza nella Provincia Autonoma di Bolzano di medici di assistenza primaria in possesso dei requisiti previsti e dovendo comunque garantire la copertura assistenziale ai cittadini iscritti al Sistema Sanitario provinciale (SSP), i medici che svolgono l’attività assistenziale in ambiti territoriali carenti a seguito di mancata copertura di posti disponibili sulla base dell’ottimale previsto e che all’entrata in vigore del presente Accordo provinciale hanno una quota individuale superiore alle 1.500 scelte, secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 39 del vigente ACN e fino alla copertura dei posti carenti, mantengono il numero dei pazienti a loro in carico.

(3) Ai fini della cessazione del diritto alla quota capitaria è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, commi 5,6,7,8 e 12 del vigente ACN.

Il congruo orario di apertura degli studi medici di cui all’articolo 36, comma 5 per i medici di assistenza primaria con un numero di scelte superiore a 1575, non può essere inferiore a 17,5 ore settimanali transitoriamente e fino al rientro del massimale previsto dall’ACN vigente.

(4) Una volta coperte le zone carenti, i medici devono rientrare gradualmente nel massimale di cui al comma precedente entro sei mesi dall’inizio dell’attività del nuovo medico convenzionato mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte. Per le scelte oltre 1500 iscritti ancora in carico dopo i sei mesi, cessa il diritto alla quota capitaria. Situazioni eccezionali verranno trattate ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del vigente ACN.

(5) I medici possono autolimitare il proprio massimale con numero di scelte non inferiore a 1.000.

(6) Le scelte temporanee, sommate alle scelte ordinarie, non possono concorrere alla assegnazione al singolo medico di un numero di assistiti, complessivamente considerati, superiore alle 1800 unità. Analogamente al medico autolimitato non può essere assegnato un numero di assistiti, complessivamente considerati, superiore del 10 per cento al limite individuale.

(7) Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c) dell’ ACN, sono considerate compatibili con quelle svolte in regime di convenzione le attività svolte dai medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale:

  1. presso le residenze sanitarie assistenziali e presso le case di riposo;
  2. a titolo gratuito a favore di enti e associazioni che esercitino unicamente attività con finalità sociali e senza scopo di lucro;
  3. nell’ambito di iniziative di formazione per il personale sanitario;
  4. quale igienista distrettuale con modalità da definire nell’ambito del Comitato aziendale;
  5. nell’ambito di incarichi di studio, collaborazione e progettazione in materia di assistenza distrettuale conferiti dall’Azienda Sanitaria o dalla provincia Autonoma di Bolzano;
  6. per l’assistenza sanitaria ai turisti.

(8) L’attività, connessa alla formazione di personale sanitario e relativa all’assistenza sanitaria ai turisti, se svolta da un medico di assistenza primaria non comporta riduzione del massimale di scelte di cui all’articolo 39, comma 4 dell’ACN e se svolta da un medico di continuità assistenziale non concorre alla determinazione del massimale orario di cui all’articolo 65, comma 9, dell’ACN.

(9) L’impegno orario libero-professionale del medico di assistenza primaria non può determinare una riduzione del massimale di scelte inferiore a 1.300.

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