(1) E’ introdotta una quota aggiuntiva annua alla quota capitaria di Euro 0,20 (zero/20) per ciascun assistito presente nella lista degli iscritti del medico di assistenza primaria affetto da una o più delle patologie croniche di cui al DM 28 maggio 1999, n. 329.
(2) L’individuazione dei pazienti cronici per i quali è prevista l’integrazione della quota capitaria viene effettuata dal comitato provinciale, che identifica inoltre con criteri definiti e condivisi a livello provinciale, i dati epidemiologici da trasmettere nel prospetto informativo all’Azienda sanitaria e la frequenza di trasmissione.
(3) La mancata collaborazione del medico di assistenza primaria nel fornire quanto previsto all’articolo 3, comma 2 ACN 2010, comporta la sospensione dell’assegnazione della quota di cui al comma 1.