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In vigore al: 08/03/2016

f) Accordo 14 luglio 2015, n. 1)
Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

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1)
Pubblicato nel supplemento n. 1 al B.U. 31 luglio 2015, n. 30.

Art. 3 (Comitato provinciale)

(1) In sede provinciale è costituito un Comitato provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale previsto dall’articolo 24 dell’ACN, avente composizione paritaria, costituita da rappresentanti di Parte Pubblica (Assessorato provinciale alla Sanità e Azienda sanitaria dell’Alto Adige) e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (di seguito OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello provinciale a norma dell’articolo 22 dell’ACN.

(2) I rappresentanti dei medici sono nominati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello provinciale. Si concorda, che lo stesso Comitato sia composto da 5 rappresentanti della Parte Pubblica e da 5 rappresentanti delle OO.SS. aventi diritto.

(3) Il Comitato provinciale è presieduto dall’Assessore provinciale alla Sanità o da suo delegato. Per ogni membro effettivo di Parte Pubblica e delle OO.SS. è designato un membro sostituto.

(4) La consistenza associativa ai fini della pesatura del voto dei rappresentanti sindacali è rilevata in base alle deleghe conferite all’Azienda sanitaria dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno e trasmessa entro il mese di febbraio, mediante comunicazione della stessa Azienda per tramite dell’Assessorato provinciale alla Sanita’, al Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.

(5) Alle riunioni del Comitato provinciale è data facoltà alle OO.SS. di potersi avvalere di un esperto o consulente tecnico qualora si trattino argomenti specifici che richiedono competenze in materia. Tale esperto/consulente, in quanto non facente parte del Comitato provinciale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso spese e non ha diritto di voto.

(6) Il comitato, oltre alle competenze previste dall’articolo 24 ACN, esprime pareri nei casi previsti dal presente accordo.

(7) Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all’assistenza, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.

(8) Il Comitato

  1. rileva ed esamina le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall’applicazione del presente accordo;
  2. effettua il monitoraggio dell’applicazione del presente contratto con cadenza annuale;
  3. cura la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali provinciali e dall’Azienda;
  4. esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dall’accordo e suggerisce alle parti firmatarie l’eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all’accordo medesimo;
  5. svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente Accordo.

(9) L’attività del Comitato è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l’applicazione dell’Accordo.

(10) La Provincia fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato provinciale.

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ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
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ActionActionArt. 1 (Principi generali)
ActionActionArt. 2 (Decorrenza e rinvio)
ActionActionArt. 3 (Comitato provinciale)
ActionActionArt. 4  (Comitato aziendale)
ActionActionArt. 5  (Rapporto ottimale)
ActionActionArt. 6  (Massimale di scelte e sue limitazioni)
ActionActionArt. 7  (Graduatoria provinciale)
ActionActionArt. 8  (Assistenza sanitaria territoriale)
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ActionActionArt. 10  (Continuità assistenziale)
ActionActionArt. 11  (Trattamento economico)
ActionAction(Articolo 25 ACN, comma 3, lettera d)
ActionAction(Articolo 3 comma 2 e articolo 8 commi 7 e 9, ACN 2010).
ActionActionArt. 14  (Limitazione di cui all’articolo 8, comma 13 ACN 2010)
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ActionActionArt. 16  (Indennità di bilinguismo)
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ActionActionArt. 18  (Assistenza domiciliare programmata)
ActionActionArt. 19  (Disapplicazione del vecchio accordo)
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