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In vigore al: 08/03/2016

f) Accordo 14 luglio 2015, n. 1)
Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

1)
Pubblicato nel supplemento n. 1 al B.U. 31 luglio 2015, n. 30.

Art. 1 (Principi generali)

(1) Il presente Accordo provinciale disciplina le materie ad esso demandate dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 29 luglio 2009 e 8 luglio 2010 (di seguito ACN) ed apporta ai medesimi le integrazioni e le modificazioni richieste dalle specificità locali.

(2) Con riferimento agli istituti giuridici contemplati dall’ACN e per gli aspetti dallo stesso demandati ad eventuale ulteriore disciplina in sede locale, il presente Accordo provinciale può essere integrato mediante successivi accordi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo ACN, le parti concordano la riapertura del tavolo di trattativa per le opportune modifiche.

Art. 2 (Decorrenza e rinvio)

(1) Il presente Accordo decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera della Giunta provinciale di recepimento dello stesso, fatte salve specifiche decorrenze espressamente indicate per taluni istituti.

(2) Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni previste dall’ ACN.

Art. 3 (Comitato provinciale)

(1) In sede provinciale è costituito un Comitato provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale previsto dall’articolo 24 dell’ACN, avente composizione paritaria, costituita da rappresentanti di Parte Pubblica (Assessorato provinciale alla Sanità e Azienda sanitaria dell’Alto Adige) e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (di seguito OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello provinciale a norma dell’articolo 22 dell’ACN.

(2) I rappresentanti dei medici sono nominati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello provinciale. Si concorda, che lo stesso Comitato sia composto da 5 rappresentanti della Parte Pubblica e da 5 rappresentanti delle OO.SS. aventi diritto.

(3) Il Comitato provinciale è presieduto dall’Assessore provinciale alla Sanità o da suo delegato. Per ogni membro effettivo di Parte Pubblica e delle OO.SS. è designato un membro sostituto.

(4) La consistenza associativa ai fini della pesatura del voto dei rappresentanti sindacali è rilevata in base alle deleghe conferite all’Azienda sanitaria dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno e trasmessa entro il mese di febbraio, mediante comunicazione della stessa Azienda per tramite dell’Assessorato provinciale alla Sanita’, al Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.

(5) Alle riunioni del Comitato provinciale è data facoltà alle OO.SS. di potersi avvalere di un esperto o consulente tecnico qualora si trattino argomenti specifici che richiedono competenze in materia. Tale esperto/consulente, in quanto non facente parte del Comitato provinciale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso spese e non ha diritto di voto.

(6) Il comitato, oltre alle competenze previste dall’articolo 24 ACN, esprime pareri nei casi previsti dal presente accordo.

(7) Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all’assistenza, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.

(8) Il Comitato

  1. rileva ed esamina le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall’applicazione del presente accordo;
  2. effettua il monitoraggio dell’applicazione del presente contratto con cadenza annuale;
  3. cura la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali provinciali e dall’Azienda;
  4. esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dall’accordo e suggerisce alle parti firmatarie l’eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all’accordo medesimo;
  5. svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente Accordo.

(9) L’attività del Comitato è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l’applicazione dell’Accordo.

(10) La Provincia fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato provinciale.

Art. 4  (Comitato aziendale)

(1) A livello aziendale è costituito il comitato aziendale composto da rappresentanti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e Rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

(2) Per garantire la pariteticità, il Comitato aziendale sarà costituito da n. 5 componenti di parte pubblica e n. 5 componenti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale firmatarie del presente Accordo.

(3) La consistenza associativa ai fini della pesatura del voto dei rappresentanti sindacali è rilevata in base alle deleghe conferite all’Azienda sanitaria dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno e trasmessa entro il mese di febbraio, mediante comunicazione dell’Azienda per tramite dell’Assessorato provinciale alla Sanità, al Servizio Rapporti Convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.

(4) Al Comitato è ammessa la presenza di componenti tecnici chiamati dalle OO.SS. ivi rappresentate; a questi non viene riconosciuto il compenso per la presenza e non hanno diritto di voto.

(5) Le competenze e la modalità di funzionamento del Comitato aziendale sono definite dal Comitato provinciale.

Art. 5  (Rapporto ottimale)

(1) La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge n. 833/1978 e dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.

(2) Agli effetti del comma 1 l'assistenza primaria è organizzata per distretti o ambiti territoriali.

(3) L’azienda sanitaria cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, articolati per distretti o ambiti territoriali.

(4) Ai sensi dell’articolo 33, comma 9 dell’ACN ed in considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio, il rapporto ottimale è elevato da 1:1000 a 1:1300 a partire dall’entrata in vigore del presente accordo. Conseguentemente la frazione minima di riferimento per identificare un ambito carente, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni risultante alla data del 31 dicembre dell’anno, è innalzata a 650.

(5) Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

(6) In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.

Art. 6  (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) Per i medici di assistenza primaria il numero massimo di scelte è pari a 1.500 unità. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare il 5 per cento del massimale individuale del medico.

(2) Preso atto della carenza nella Provincia Autonoma di Bolzano di medici di assistenza primaria in possesso dei requisiti previsti e dovendo comunque garantire la copertura assistenziale ai cittadini iscritti al Sistema Sanitario provinciale (SSP), i medici che svolgono l’attività assistenziale in ambiti territoriali carenti a seguito di mancata copertura di posti disponibili sulla base dell’ottimale previsto e che all’entrata in vigore del presente Accordo provinciale hanno una quota individuale superiore alle 1.500 scelte, secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 39 del vigente ACN e fino alla copertura dei posti carenti, mantengono il numero dei pazienti a loro in carico.

(3) Ai fini della cessazione del diritto alla quota capitaria è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, commi 5,6,7,8 e 12 del vigente ACN.

Il congruo orario di apertura degli studi medici di cui all’articolo 36, comma 5 per i medici di assistenza primaria con un numero di scelte superiore a 1575, non può essere inferiore a 17,5 ore settimanali transitoriamente e fino al rientro del massimale previsto dall’ACN vigente.

(4) Una volta coperte le zone carenti, i medici devono rientrare gradualmente nel massimale di cui al comma precedente entro sei mesi dall’inizio dell’attività del nuovo medico convenzionato mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte. Per le scelte oltre 1500 iscritti ancora in carico dopo i sei mesi, cessa il diritto alla quota capitaria. Situazioni eccezionali verranno trattate ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del vigente ACN.

(5) I medici possono autolimitare il proprio massimale con numero di scelte non inferiore a 1.000.

(6) Le scelte temporanee, sommate alle scelte ordinarie, non possono concorrere alla assegnazione al singolo medico di un numero di assistiti, complessivamente considerati, superiore alle 1800 unità. Analogamente al medico autolimitato non può essere assegnato un numero di assistiti, complessivamente considerati, superiore del 10 per cento al limite individuale.

(7) Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c) dell’ ACN, sono considerate compatibili con quelle svolte in regime di convenzione le attività svolte dai medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale:

  1. presso le residenze sanitarie assistenziali e presso le case di riposo;
  2. a titolo gratuito a favore di enti e associazioni che esercitino unicamente attività con finalità sociali e senza scopo di lucro;
  3. nell’ambito di iniziative di formazione per il personale sanitario;
  4. quale igienista distrettuale con modalità da definire nell’ambito del Comitato aziendale;
  5. nell’ambito di incarichi di studio, collaborazione e progettazione in materia di assistenza distrettuale conferiti dall’Azienda Sanitaria o dalla provincia Autonoma di Bolzano;
  6. per l’assistenza sanitaria ai turisti.

(8) L’attività, connessa alla formazione di personale sanitario e relativa all’assistenza sanitaria ai turisti, se svolta da un medico di assistenza primaria non comporta riduzione del massimale di scelte di cui all’articolo 39, comma 4 dell’ACN e se svolta da un medico di continuità assistenziale non concorre alla determinazione del massimale orario di cui all’articolo 65, comma 9, dell’ACN.

(9) L’impegno orario libero-professionale del medico di assistenza primaria non può determinare una riduzione del massimale di scelte inferiore a 1.300.

Art. 7  (Graduatoria provinciale)

(1) In deroga alla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dell’ACN, l’Assessorato alla Sanità sulla base delle domande pervenute formula, per il conferimento degli incarichi, una graduatoria unica provinciale annuale suddivisa in quattro aree, una per ciascuna delle attività di cui all’articolo 13 dell’ACN e specificamente relative a:

  1. Assistenza primaria
  2. Continuità assistenziale
  3. Medicina dei servizi territoriali
  4. Emergenza sanitaria territoriale.

(2) Con decorrenza 1 agosto 2015 la predisposizione della graduatoria utile ai fini dell'espletamento delle attività convenzionali dei medici di medicina generale avviene secondo le modalità previste dal vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs n.502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi provinciali 3 settembre 1979, n.12 e 15 novembre 2002, n.14.

(3) Per l'anno 2015, a seguito della mancanza di una graduatoria provinciale valida e della contemporanea necessità di garantire l'assistenza sanitaria alla popolazione, il conferimento degli incarichi di copertura degli ambiti territoriali carenti per la sessione autunnale, avviene mediante graduatorie comprensoriali temporanee stilate sulla base delle domande presentate e valide per il solo posto messo a concorso, nel rispetto del possesso dei titoli previsti dal comma 2. Quanto precede, vale anche in casi di comprovata necessità per incarichi provvisori.

(4) Per l’anno 2016 la data di presentazione della domanda per l’inserimento in graduatoria ai sensi dell’articolo 15 dell’ACN è posticipata al 30 settembre 2015.

(5) Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale rilevati secondo le procedure di cui all'ACN, si riserva:

  1. una percentuale dell'80 per cento a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/2003 o dalla legge provinciale 15.11.2002, n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
  2. una percentuale del 20 per cento a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.

(6) Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme nazionali nella copertura degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, al fine di poter continuare a garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può conferire incarichi a tempo determinato della durata di un anno, rinnovabili una sola volta per altri dodici mesi, ove i medici in possesso dei titoli non fossero in numero sufficiente a coprire i posti vacanti derivanti dall'applicazione del rapporto ottimale. Per fare fronte a tale evenienza, l’Azienda sanitaria sulla base delle domande pervenute formula una apposita graduatoria annuale da utilizzare per il conferimento di incarichi di sostituzione o provvisori di continuità assistenziale in caso di carente disponibilità di medici.

(7) La graduatoria è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda sanitaria www.sabes.it.

Art. 8  (Assistenza sanitaria territoriale)

(1) Ai sensi dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”, l’assistenza sanitaria prestata dai medici convenzionati in ambito territoriale, fermo restando il rapporto tra paziente e medico di famiglia scelto dal paziente, è erogata secondo le modalità previste dalle disposizioni statali che promuovono lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

(2) In seguito a quanto indicato al comma 1 ed in sintonia con quanto previsto dal vigente ACN l’assistenza sanitaria territoriale ai cittadini nella Provincia Autonoma di Bolzano viene realizzata con forme associative a carattere innovativo (Aggregazioni funzionali territoriali – AFT – articolo 28/bis ACN e Unità Complesse di Cure Primarie – UCCP – articolo 28/ter ACN) con modalità di seguito indicate.

Art. 9  (Istituzione delle AFT e delle UCCP)

(1) Con la firma del presente Accordo Integrativo provinciale in Provincia di Bolzano sono attivate le nuove forme organizzative (AFT - Aggregazioni Funzionali Territoriali e UCCP – Unità Complesse di Cure Primarie) così come previsto dal vigente ACN e in applicazione della legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 1, della legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9, articolo 8, comma 4 sexies e della delibera GP n. 171 del 10.02.2015, ottemperando ai seguenti criteri generali:

  1. Istituzione delle AFT in tutto il territorio provinciale;
  2. Istituzione delle UCCP come parti fondamentali ed essenziali del Distretto laddove possibile;
  3. Mantenimento di tutte le forme associative esistenti laddove permane difficoltà orografica o per carenza di medici;
  4. Realizzazione del collegamento tra AFT e UCCP e tra queste e l’Azienda Sanitaria tramite idonei sistemi informatici in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo.

(2) Entro sei mesi vengono definiti i criteri generali di cui al comma 1, la cui contrattazione inizia immediatamente dopo la firma del presente Accordo.

(3) I medici operano obbligatoriamente all’interno delle nuove forme organizzative AFT e aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) della provincia e/o al sistema informativo nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 59/bis e 59/ter dell’ACN 2010, quali condizioni irrinunciabili per l’accesso e il mantenimento della convenzione.

Art. 10  (Continuità assistenziale)

(1) La Continuità Assistenziale (CA) nella Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige viene garantita ai sensi e con i criteri di cui al Capo III del vigente ACN.

(2) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige delega il Comprensorio Sanitario territorialmente competente all’organizzazione del servizio di continuità assistenziale. Il Comprensorio Sanitario, sentito il Comitato Aziendale, sulla base della conformazione orogeografica, dell’estensione e del numero degli assistibili degli ambiti territoriali, identifica le modalità organizzative più consone a garantire il Servizio di continuità assistenziale, scegliendo tra quelle di seguito elencate.

(3) Il servizio di continuità assistenziale viene attivato

  1. dalle ore 08.00 del sabato alle ore 08.00 del lunedì,
  2. dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni feriali e
  3. dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 08.00 del giorno successivo al festivo.

Resta l’obbligo per i Medici di assistenza primaria di effettuare le visite richieste nella giornata di venerdì.

(4) L’erogazione delle prestazioni da parte dei medici di continuità assistenziale è gratuita in favore dei cittadini iscritti al Servizio sanitario provinciale e a pagamento, con le tariffe delle visite occasionali di cui all’articolo 15, comma 1 del presente accordo.

(5) I medici di continuità assistenziale assicurano nelle giornate di sabato e festive l’erogazione, a fronte dei compensi previsti dall’ ACN, delle prestazioni domiciliari di assistenza integrata, ove richieste dal medico titolare dell’assistenza e subordinatamente all’assolvimento dell’attività istituzionale.

 

A. Continuità assistenziale svolta da medici convenzionati (ACN articolo 62, comma 2, lettera a)

 

Fatto salvo quanto determinato dal Capo III del vigente ACN, si concorda quanto segue:

(1) Rapporto ottimale - Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente del servizio di continuità assistenziale, sulla base delle proprie caratteristiche orogeografiche, abitative e organizzative, il fabbisogno dei medici convenzionati di continuità assistenziale è determinato secondo un rapporto ottimale medici/abitanti residenti, che per la Provincia di Bolzano è definito di norma dal rapporto di riferimento di 1 medico ogni 5.000 abitanti residenti.

(2) Ai medici di continuità assistenziale convenzionati viene liquidato l’importo di Euro 22,72 per ora di servizio effettivamente svolto e verificato.

(3) E’ fatto obbligo ai medici convenzionati di continuità assistenziale dell’uso del programma informatico di gestione del servizio fornito dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nella gestione delle incombenze previste dall’articolo 67 del vigente ACN. Il mancato utilizzo non giustificato del programma informatico di gestione del servizio, costituisce valido motivo per il deferimento alla collegio arbitrale. A fronte di tale uso, ai medici di continuità assistenziale è riconosciuta una quota aggiuntiva al compenso pari a Euro 4,00 per ora di servizio effettuato.

(4) Ai medici di continuità assistenziale è riconosciuta una quota aggiuntiva al compenso pari a Euro 2,48 a fronte della autogestione nella copertura dei turni.

(5) L'organizzazione dei turni avviene a cura di un medico titolare di convenzione nell’area di riferimento scelto dagli stessi medici di continuità assistenziale tra quelli espletanti il servizio.

(6) II calendario dei turni andrà trasmesso al Servizio Medicina di Base del Comprensorio Sanitario di competenza entro il giorno cinque del mese precedente a cui si riferisce. Eventuali successive modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Medicina di Base.

(7) La trasmissione al Servizio Medicina di Base dell'elenco dei turni fa fede ai fini della garanzia di copertura del servizio di continuità assistenziale in forma attiva e vale quale presa visione ed accettazione dello stesso da parte dei medici di turno nel mese di riferimento.

(8) Ai medici in possesso dell’attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n.752 e successive modifiche ed integrazioni spetta inoltre quale indennità di bilinguismo un importo orario di Euro 2,21. L’importo totale mensile non può comunque superare l’indennità mensile di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni.

(9) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 65 del vigente ACN, qualora, espletate tutte le procedure previste dal vigente ACN per la copertura delle ore di continuità assistenziale dovesse persistere l’impossibilità di reperire medici in possesso dei titoli richiesti per garantire in modo continuativo la copertura degli organici delle sedi e conseguentemente le attività assistenziali richieste dai cittadini, il numero di scelte massimo previsto per il conferimento dell’incarico di medico di continuità assistenziale a 24 ore settimanali a un medico di assistenza primaria è elevato a 1200 e a 600 se pediatra di libera scelta, rispettivamente da 650 o 350. La cessazione dell’incarico per il raggiungimento dei limiti di scelte di cui sopra ha effetto, nei confronti dell’incarico di continuità assistenziale dal sesto mese successivo a quello in cui si determina il superamento del numero di 1200 o 600 assistiti o nel caso in cui venga reperito un candidato idoneo a ricoprire le ore di incarico assegnate secondo la procedura sopra riportata, se il medico uscente accetta prima che siano trascorsi i sei mesi previsti.

(10) Il medico in servizio di continuità assistenziale può eseguire nell’espletamento dell’intervento richiesto anche le prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero.

Le prestazioni aggiuntive eseguite verranno onorate al medico di continuità assistenziale con gli importi previsti dal Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, ove correttamente documentate.

(11) L’Azienda Sanitaria organizza turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:

  1. dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
  2. dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
  3. dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.

Il medico di continuità assistenziale incaricato ai sensi degli articoli 63 e 70 dell’ACN è tenuto ad effettuare i turni di reperibilità. A fronte di tale reperibilità, il medico di turno è remunerato con Euro 22,72 per ora.

(12) Per turni diurni (08,00 – 20,00) e notturni (20,00 – 08,00) di particolari festività è riconosciuto un importo aggiuntivo forfettario per medico di turno pari a Euro 50,00.

I turni diurni sono i seguenti:

  1. Primo dell’Anno (1 gennaio);
  2. Domenica di Pasqua;
  3. Lunedì dell’Angelo (Pasquetta);
  4. Lunedi’ di Pentecoste;
  5. Ferragosto (15agosto);
  6. Natale (25 dicembre);
  7. Santo Stefano (26 dicembre).

I turni notturni sono i seguenti:

  1. Dalle ore 20,00 del 24 dicembre alle ore 08,00 del 25 dicembre;
  2. Dalle ore 20,00 del 31 dicembre alle ore 08,00 del 1 gennaio.

(13) Il Comprensorio Sanitario di competenza, ai sensi dell’articolo 68 comma 3 del vigente ACN, ove occorra, identifica le sedi nonché il rafforzamento dei turni medesimi.

 

B. Continuità assistenziale svolta da medici di cui alla lettera a) dell’articolo 62 del vigente ACN organizzati in forme associative con i medici di assistenza primaria per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore in ambiti territoriali definiti (ACN articolo 62, comma 2, lettera b).

 

(1) Dove non è in funzione il servizio di continuità assistenziale svolto da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli 62, comma 2, lettera a) Capo III del vigente ACN, la copertura assistenziale per assicurare le realizzazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili nelle fasce orarie

  1. dalle ore 08.00 del sabato alle ore 08.00 del lunedì,
  2. dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di tutti I giorni feriali e
  3. dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 08.00 del giorno successivo al festivo,

fermo restando l’obbligo per i medici di assistenza primaria di effettuare le visite richieste nella giornata di venerdì e non ancora espletate, è garantita dall’AFT.

(2) L’attività di continuità assistenziale, gratuita in favore dei cittadini iscritti al Servizio sanitario provinciale, verrà svolta dall’AFT.

(3) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, verranno notulate dal medico al proprio Comprensorio.

(4) Per la copertura del turno di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare, verrà riconosciuto al medico l’importo di Euro 22,72 per ora di servizio svolto.

(5) L’organizzazione trimestrale dei turni del servizio di continuità assistenziale, sulla base di quanto stabilito dal Comprensorio sanitario, è fatto dai medici dell’AFT e da questi comunicato entro il giorno cinque del mese precedente all’inizio del turno al Comprensorio Sanitario di riferimento, che provvederà a informare gli organi di stampa.

 

C. Continuità assistenziale a cittadini non iscritti al Servizio sanitario provinciale

 

(1) I Comprensori Sanitari, sentito il parere del comitato aziendale, possono identificare località a forte flusso turistico dove attivare il servizio di continuità assistenziale a favore di cittadini non iscritti al Servizio sanitario provinciale. Le prestazioni di cui al presente articolo sono retribuite dal cittadino non residente sulla base del disposto di cui all’articolo 15, comma 1 del presente accordo e vengono incassati direttamente dai medici di continuità assistenziale.

(2) Dove non è in funzione il servizio di cui al comma precedente, le prestazioni a cittadini non iscritti al Servizio sanitario provinciale sono effettuate dai medici di assistenza primaria e liquidate direttamente dall’assistito al medico che eroga la prestazione con le tariffe di cui all’articolo 15, comma 1 del presente accordo.

(3) Al medico di continuità assistenziale e a quello di assistenza primaria che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti i compensi di cui all’articolo 15, comma 1 del presente contratto. In tal caso il medico notula alla Azienda sanitaria le anzidette prestazioni secondo le direttive impartite dall’Azienda stessa. L’omessa, l’erronea o la incompleta compilazione della comunicazione all’Azienda da parte del medico, comporta il mancato pagamento delle prestazioni erogate.

(4) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, verranno notulate dal medico al proprio Comprensorio.

(5) Prestazioni erogate a cittadini non UE sono da intendersi in regime libero-professionale.

Art. 11  (Trattamento economico)

(1) Ai sensi del vigente ACN, il trattamento economico dei medici convenzionati per l’assistenza primaria, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. d) decreto legislativo n.502/1992 , si articola in:

  1. quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall’articolo 8 del vigente ACN, negoziata a livello nazionale;
  2. quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l’indennità di collaborazione informatica, l’indennità di collaboratore di studio medico e l’indennità di personale infermieristico;
  3. quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni, concordata a livello regionale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, interventi aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche escluse quelle di cui agli articoli 59/bis e 59/ter, dell’ACN, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dall’Azienda sanitaria;
  4. incentivi legati al trasferimento di risorse alla luce del perseguimento del riequilibrio di prestazioni e del riequilibrio ospedale - territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l’assistenza primaria;
  5. ulteriori incentivi derivanti da fondi europei.

 

A – Quota capitaria per assistito ponderata

 

(1) Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza primaria dal momento dell’entrata in vigore dell’ACN è corrisposto per ciascun assistito in carico un compenso forfetario annuo di Euro 40,05 e l’assegno individuale non riassorbibile, riconosciuto al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, sulla base degli iscritti al 1 gennaio 2005, così come previsto dall’articolo 59, lettera A), comma 2 del vigente ACN.

(2) A ciascun Medico di assistenza primaria che ha assunto e che assume l’incarico convenzionale a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2005, spetta per le prime 500 scelte, una quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso, pari a Euro 13,46, quale sostegno all’attività. Nulla è dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte oltre la cinquecentesima.

(3) Dall’entrata in vigore del presente accordo è istituito il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a Euro 3,08 annue per ogni assistito a cui vanno aggiunti gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici, calcolato al 1 gennaio di ogni anno.

(4) Tale importo, che per l’anno 2015 è quantificato in Euro 4,36 paziente/anno,viene riconosciuto in ratei mensili ai medici di assistenza primaria a fronte dei seguenti compiti obbligatori:

  1. disponibilità telefonica alla ricezione delle chiamate dei propri assistiti al di fuori della fascia oraria di attività ambulatoriale tramite segreteria telefonica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 alle 10.00 dei giorni prefestivi. Durante l’attività ambulatoriale l’assistito deve telefonare al numero dello studio medico. Tali modalità di contatto devono essere comunicate ai pazienti tramite la Carta dei Servizi esposta negli studi medici. Il medico garantisce un riscontro al bisogno di salute del proprio assistito nel tempo più breve possibile, compatibilmente con l’attività svolta. In ogni caso il medico di assistenza primaria deve ricontattare il proprio paziente entro le ore 19.30;
  2. ricerca tramite portale Tessera Sanitaria e trascrizione dell’eventuale esenzione ticket per motivi di reddito del paziente relativamente alla prescrizione di farmaci e di prestazioni di assistenza specialistica secondo la delibera provinciale n.762 del 21 maggio 2012 ;
  3. partecipazione ai RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) per il contenimento dei tempi d’attesa per visite e prestazioni specialistiche, definiti sulla base di un accordo fra medici prescrittori e medici specialistici che eseguono le prestazioni, secondo le procedure stabilite dall’Azienda sanitaria nell’ ambito dei piani provinciali;
  4. partecipazione, per gli aspetti di competenza, all’attuazione del Piano Provinciale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale e dei Piani Provinciali di prevenzione;
  5. consegna all’assistito, su sua richiesta, in caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico o in caso di revoca o ricusazione della scelta, di una relazione clinica sintetizzata in base alle informazioni contenute nella scheda sanitaria individuale;
  6. rilascio gratuito, oltre alle certificazioni elencate dall’articolo 45 dell’ACN, della certificazione medica di esonero all’attività’ sportiva in regime scolastico, a seguito di specifica richiesta scritta dell’Autorità scolastica competente.

(5) Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età viene corrisposto un compenso aggiuntivo annuo pari a Euro 31,09, erogato in rate mensili.

(6) Per le scelte dei minori di età inferiore a 14 anni in carico al medico di medicina generale viene corrisposto un compenso aggiuntivo di Euro 18,95 paziente/anno, erogato in rate mensili.

 

B - Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione provinciale e/o aziendale.

 

(1) A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le quote già destinate ai medici di assistenza primaria per l’incentivazione di

  1. attività in forma associative,
  2. collaborazione informatica,
  3. collaboratore di studio,
  4. personale infermieristico,

costituiscono il fondo a riparto di cui all’articolo 46 dell’ACN, quantificato sulla base di Euro 4,99 per assistito/anno.

(2) Essendo in Provincia di Bolzano le relative percentuali di spesa superiori a quanto previsto dall’articolo 59, lettera B), comma 8 e 9 del vigente ACN, le risorse complessivamente impegnate e i relativi compensi per la medicina in rete, la medicina di gruppo e l’indennità relative al personale di studio continuano ad essere erogate mensilmente secondo le modalità e le percentuali attualmente in godimento, e precisamente:

  1. medicina di gruppo: Euro 7,26/paziente/anno;
  2. medicina in rete: Euro 4,87/paziente/anno;
  3. indennità relativa al personale di studio (orario minimo di 10 ore/settimana/medico): euro 2,60/paziente/anno.

(3) Ai sensi dell’articolo 59, lettera B), comma 10 del vigente ACN, l’indennità per l’infermiere professionale o figura equipollente è temporaneamente non prevista così come sono temporaneamente sospese nuove attività in forma associativa e di collaboratore di studio.

(4) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, lettera B), comma 11 e dall’articolo 26 ter dell’ACN 2005 e dall’articolo 3 dell’ACN 2010, ai medici di assistenza primaria è riconosciuta, con risorse attinte al fondo di cui all’articolo 46 ACN, una indennità di Euro 113,07 mensili a fronte della partecipazione a FSE (fascicolo sanitario elettronico), SIS (sistema informativo sanitario), ePre (e-prescizione). La fruizione di tale indennità è subordinata alla presentazione dell’autocertificazione di partecipazione rilasciata dal medico di assistenza primaria.

(5) Dall’entrata in vigore del presente accordo è istituito il fondo per il governo clinico (articolo 59, lettera B, comma 15 ACN), pari a Euro 3,08 annue per ogni assistito, di cui il 50 per cento è destinato a progetti obiettivo provinciali da identificarsi in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative della medicina generale, al fine di valorizzare l’assistenza sanitaria di base, di cui il 20 per cento per progetti obiettivo incentivanti l’avvio dell’attività convenzionale dei medici di nuova convenzione.

(6) Il restante 50 per cento è destinato a progetti obiettivo aziendali e delle AFT, da identificarsi in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative della medicina generale, al fine di sviluppare nuove forme assistenziali territoriali.

(7) Vengono confermati per l’anno 2015 i progetti obiettivo in essere. I fondi per i progetti obiettivo per l’anno 2016 verranno integrati con le risorse non utilizzate nell’anno solare precedente.

 

C - Quota variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione

 

(1) Vengono mantenuti invariati gli importi previsti ed attualmente erogati per le prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata di cui all’Allegato A del presente accordo.

(2) I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo allegato G) dell’ACN non possono comunque superare il 20 per cento dei compensi mensili.

 

D – Applicazione Articolo 59 ACN - lettera D – comma 2 e 3

 

(1) Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ai sensi dell’articolo 59 - Lettera D, così come modificato dall’articolo 8, comma 1, tabella B dell’ACN 2010, viene riconosciuto ai medici di assistenza primaria un importo di Euro 0,81/paz/anno, fino a 1575 scelte, quantificato per l’anno 2015 in Euro 288.411,00.

(2) Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime sedi, al medico di medicina generale spetta, fino al raggiungimento di 500 iscritti residenti nel comune dichiarato disagiatissime sede, per un periodo di 2 anni, un’indennità mensile di Euro 611,86. Al raggiungimento del numero di 500 iscritti residenti nei comuni dichiarati disagiatissime sedi tale indennità verrà erogata a tempo indeterminato nella misura del 40 per cento dell’onorario professionale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo. Requisito per ottenere tale indennità è un congruo orario di apertura nel Comune definito disagiatissima sede, cioè un minimo di un ora per ogni 100 assistiti, con almeno due accessi a settimana per i comuni fino a 500 residenti e con almeno tre accessi per i comuni con più di 500 residenti.

(3) L’importo complessivo del compenso accessorio spettante ai sensi dell’articolo 59 lettera D) comma 2 del vigente ACN ai medici di assistenza primaria per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime per l’anno 2015 è stabilito in Euro 57.013,60.

(4) Ai sensi dell’articolo 59, lettera D, comma 3 dell’ACN, ai medici di assistenza primaria, per la rintracciabilità tramite cellulare durante le fasce orarie al di fuori della normale attività ambulatoriale, è riconosciuta una indennità di Euro 50,00/mese. Tale indennità è erogata previa autocertificazione da parte del medico e la comunicazione del numero di cellulare al rispettivo Comprensorio Sanitario che lo renderà disponibile agli iscritti.

(5) I compensi accessori di cui ai commi 3 e 4 non possono comunque eccedere l’importo di cui al comma 1.

(6) Preso atto che per il raggiungimento degli obiettivi di assistenza previsto all’articolo 26 bis comma 6 e 26/ter del vigente ACN in attuazione della legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 1, della legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9 articolo 8, comma 4/sexies e della delibera GP n. 171 del 10.02.2015, e che per ottemperare al dettato dell’articolo 59/bis, comma 4 (Flusso informativo) e dell’articolo 59/ter (Tessera Sanitaria e Ricetta elettronica) del vigente ACN sono necessari specifici requisiti di qualità tra cui, nel rispetto di quanto previsto dal D.lvo 196/2003, appositi software e il collegamento in rete tra gli studi dei medici delle AFT, tra questi e la sede di riferimento distrettuale della AFT e della UCCP e con il SAP (Servizio di Accoglienza Provinciale), ai sensi dell’articolo 59 lettera D, comma 3, ai medici di medicina generale viene riconosciuta una indennità mensile di Euro 150,00 (“valigetta informatica”).

(7) Il godimento di tale indennità decorre dal mese successivo alla comunicazione al Comprensorio Sanitario di riferimento da parte del Referente dell’AFT dell’effettiva entrata a regime dell’AFT da parte di tutti i medici appartenenti all’AFT stessa, alla successiva verifica da parte del Servizio Medicina di Base e con il primo invio telematico delle informazioni di cui all’articolo 59 bis e al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell’articolo 13 bis, comma 5, previsti dall’articolo 59 del vigente ACN.

Art. 12 (Finanziamento attività territoriali pertinenti la medicina generale)
(Articolo 25 ACN, comma 3, lettera d)

(1) Il fondo di cui all’articolo 25 dell’ACN, comma 3, lettera d) è quantificato per il 2015 in Euro 457.691,00/anno.

(2) Tale fondo per un totale di Euro 407.691,00/anno è destinato all’implementazione delle AFT, con modalità da identificarsi nel Comitato aziendale e con decorrenza dall’entrata in vigore del presente accordo.

(3) Il rimanente importo, fino ad un massimo di Euro 50.000,00/anno, è destinato alle seguenti attività svolte da medici di medicina generale:

  1. partecipazione a Commissioni e Comitati nominate dalla Provincia o dall‘ Azienda;
  2. partecipazione alle riunioni della Commissione medico legale di cui all’articolo 19 comma 1, lett. f) dell’ACN.
  3. partecipazione a tavoli di lavoro o tavoli tecnici nominati dal comitato provinciale.

Per la partecipazione alle riunioni sopra elencate è riconosciuto un compenso omnicomprensivo pari a Euro 130,00 per riunione. Per il rimborso delle spese di sostituzione, relative alla partecipazione dei rappresentanti sindacali designati ai sensi del comma 5 dell’articolo 21 e per le modalità organizzative si concorda quanto previsto al comma 6 dell’articolo 21 dell’ACN.

Art. 13  (Assistenza al cronico)
(Articolo 3 comma 2 e articolo 8 commi 7 e 9, ACN 2010).

(1) E’ introdotta una quota aggiuntiva annua alla quota capitaria di Euro 0,20 (zero/20) per ciascun assistito presente nella lista degli iscritti del medico di assistenza primaria affetto da una o più delle patologie croniche di cui al DM 28 maggio 1999, n. 329.

(2) L’individuazione dei pazienti cronici per i quali è prevista l’integrazione della quota capitaria viene effettuata dal comitato provinciale, che identifica inoltre con criteri definiti e condivisi a livello provinciale, i dati epidemiologici da trasmettere nel prospetto informativo all’Azienda sanitaria e la frequenza di trasmissione.

(3) La mancata collaborazione del medico di assistenza primaria nel fornire quanto previsto all’articolo 3, comma 2 ACN 2010, comporta la sospensione dell’assegnazione della quota di cui al comma 1.

Art. 14  (Limitazione di cui all’articolo 8, comma 13 ACN 2010)

(1) Tutti gli incrementi di cui all’articolo 8 dell’ACN 8 luglio 2010, sono corrisposti nel limite del massimale del medico di assistenza primaria e delle scelte in deroga acquisibili secondo quanto previsto dall’articolo 40 dell’ACN 23 marzo 2005.

Art. 15 (Assistenza ai turisti e visite occasionali)

(1) Per l’assistenza ai cittadini non residenti nella Provincia di Bolzano e per le visite occasionali di cui all’articolo 57 dell’ACN sono dovuti le seguenti tariffe onnicomprensive:

  1. visite ambulatoriali Euro 40,00
  2. visite domiciliari Euro 60,00

Art. 16  (Indennità di bilinguismo)

(1) Ai medici di medicina generale già in possesso dell’attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni o di titolo equipollente, o dalla data successiva al conseguimento dell’attestato stesso, è riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di Euro 206,29 mensili.

Art. 17  (Attività didattica e di tutoraggio)

L’attività didattica e di tutoraggio svolta dai medici di assistenza primaria è regolamentata dalla legge provinciale 15 novembre 2002 n.14 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46. Il relativo trattamento economico verrà regolamentato con delibera della Giunta Provinciale. Fino all’approvazione di tale delibera sarà corrisposto l’importo di 116,44 € + IVA per ogni settimana.

Art. 18  (Assistenza domiciliare programmata)

Ai sensi dell’articolo 14, comma 2 del vigente ACN, il compenso per accesso dell’assistenza domiciliare programmata (Allegati G e F) è così rideterminato:

Assistenza domiciliare programmata: € 30,59

Assistenza domiciliare integrata 1° livello: € 42,82

Assistenza domiciliare integrata 2° livello: € 55,00

Art. 19  (Disapplicazione del vecchio accordo)

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è disapplicato l’accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sottoscritto in data 11 dicembre 2007, sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 4149 del 3 dicembre 2007.

Norma transitoria finale

La Continuità Assistenziale (CA) nella Provincia Autonoma di Bolzano viene garantita ai sensi e con i criteri di cui al Capo III del vigente ACN. Preso atto delle difficoltà oggettive nel rispettare il dettato del Capo III ACN per la mancanza di medici in possesso dei requisiti previsti, della temporanea assenza della graduatoria definitiva e di quella temporanea per il conferimento rispettivamente delle convenzioni di CA e delle sostituzioni temporanee, dovendo comunque garantire la copertura assistenziale h24 alla popolazione iscritta al SSP, fino alla completa attivazione di quanto previsto dalle lettere A e B dell`Art. 10 del presente accordo integrativo provinciale, la CA nella Provincia Autonoma di Bolzano viene garantita temporaneamente con le seguenti modalità:

 

a)  Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi

 

  1. Nei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Frazione di Cardano (Comune di Cornedo), Laives, Meltina, Nalles, San Genesio, Terlano e Vadena, il Comprensorio sanitario garantisce il servizio di continuità assistenziale con l’istituzione del Servizio di Guardia Medica “in forma attiva”, applicando il compenso base di Euro 22,35 omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta.
  2. Il servizio di continuità assistenziale “in forma attiva” è disciplinato ai sensi degli articoli 2222 e ss. del codice civile.
  3. Il Comprensorio conferisce incarichi libero professionali, senza vincolo di subordinazione, ai medici aventi i requisiti previsti. Sono mantenuti fino a scadenza gli incarichi e le relative modalità contrattuali in essere al momento della firma del presente accordo.

 

b)  Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali

 

Nei rimanenti distretti o ambiti territoriali la continuità assistenziale è svolta su base volontaria dai medici di medicina generale dell’ambito territoriale di riferimento ed eventualmente da altri medici, con l’obbligo della copertura del servizio sotto forma di disponibilità domiciliare, secondo le seguenti modalità:

  1. continuità assistenziale notturna nei giorni feriali;
  2. continuità assistenziale festiva e prefestiva.

1) La continuità assistenziale notturna nei giorni feriali si svolge con le seguenti modalità:

  1. da ogni singolo medico di medicina generale convenzionato per i propri assistiti;
  2. a turno da medici di medicina generale convenzionati e non, con un massimo di 5 medici.

Il compenso spettante ammonta a:

  1. Euro 76,21 per notte per medico, se il medico per propria scelta svolge singolarmente il servizio;
  2. Se il servizio viene svolto a turno:
  3. Euro 139,73 (2 medici);
  4. Euro 165,14 (3 medici);
  5. Euro 190,54 (4 medici);
  6. Euro 215,92 (5 medici) per notte.

2) La continuità assistenziale festiva e prefestiva si svolge con le seguenti modalità:

  1. in ogni distretto o ambito territoriale la continuità assistenziale festiva e prefestiva è svolta a turno - gratuitamente a favore dei cittadini iscritti al servizio sanitario provinciale - da medici di medicina generale ivi iscritti e/o da medici non convenzionati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, ove esista la difficoltà oggettiva di organizzare la continuità assistenziale stessa. La remunerazione delle visite richieste da cittadini non iscritti al servizio sanitario provinciale avviene secondo le modalità delle visite occasionali;
  2. il compenso orario spettante al medico di turno ammonta a Euro 17,33.

 

Allegato A

  1. Al fine di implementare i processi assistenziali territoriali, di ridurre gli accessi alle strutture ospedaliere e fatte salve le condizioni regolanti l'erogazione di prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato D del vigente ACN, così come previsto dalla lettera C), comma 1 di tale Allegato D), il relativo nomenclatore tariffario è sostituito dal presente allegato A
  2. L’elenco e il limite percentuale delle prestazioni aggiuntive di cui all’allegato A del presente accordo verranno sottoposti a verifica periodica e possono, in relazione all’andamento complessivo dell’erogazione delle medesime prestazioni presso i punti di Pronto Soccorso dell’A.S.D.A.A., essere modificati con successivo accordo provinciale integrativo.

 

TARIFFARIO-TARIFVERZEICHNIS

 

 

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ActionActionc) Accordo15 settembre 2008 
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