(1) Al comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “di favorirne lo svolgimento imparziale” sono sostituite dalle parole: “di favorirne lo svolgimento imparziale e la partecipazione al procedimento”.
(2) Al comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano, la parola: “precedimento” è sostituita dalla parola: “procedimento”.
(3) Il comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“4. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all’articolo 1/ter, comma 2.”