(1) Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art. 18/bis (Forme di collaborazione fra pubbliche amministrazioni)
1. Oltre alle ipotesi previste dall’articolo 18, gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, possono stipulare accordi fra loro e con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per gli accordi di cui al comma 1 vanno osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 2 e 3.”