(1) Il comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, all’autorità giudiziaria amministrativa ai sensi di quanto disposto dal codice del processo amministrativo. Entro lo stesso termine il richiedente può altresì chiedere al difensore civico il riesame della determinazione. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, l’istanza si intende respinta. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica alla struttura organizzativa responsabile. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, la struttura organizzativa responsabile non emana il provvedimento confermativo motivato di diniego, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o dalla data in cui l’istanza al difensore civico si intende respinta.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:
“6. Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale.”