(1) L’articolo 11 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“Art. 11 (Responsabile del procedimento)
1. Il direttore della ripartizione provinciale competente per l’elaborazione o l’emissione del provvedimento finale riceve tutte le istanze e i rapporti d’ufficio e provvede tempestivamente ad assegnarli alle strutture organizzative dipendenti, qualora la trattazione non rientri nelle sue competenze.
2. Il direttore di ripartizione può, con proprio ordine di servizio, incaricare le strutture organizzative e gli impiegati responsabili del procedimento di ricevere direttamente le istanze e i rapporti.
3. Salvo che non sia diversamente disposto con ordine di servizio del direttore di ripartizione, il direttore della struttura organizzativa che riceve per competenza l’istanza o il rapporto, assume in prima persona o affida ad altro dipendente, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, la responsabilità di una o più fasi dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell’emissione o dell’elaborazione del provvedimento finale.
4. Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione ad altri collaboratori, il responsabile del singolo procedimento è il direttore della struttura organizzativa al quale il competente direttore di ripartizione ha affidato il compito, o il suo sostituto.
5. Il direttore della struttura organizzativa provvede alle comunicazioni di cui all’articolo 14.
6. Anche in caso di acquisizione di eventuali provvedimenti infraprocedimentali, contabili o di controllo, la responsabilità resta in capo alla struttura organizzativa che sta istruendo l’affare, salvo diversa comunicazione agli interessati.”