(1) Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art. 4/bis (Potere sostitutivo)
1. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di competenza dell’amministrazione provinciale previsto all’articolo 4, la parte istante può rivolgersi al direttore generale della Provincia, cui è attribuito potere sostitutivo e che, attraverso le strutture organizzative competenti, deve concludere il procedimento entro un termine corrispondente alla metà di quello originariamente previsto.
2. Nel caso di procedimenti amministrativi di competenza degli altri enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, il potere sostitutivo spetta al dirigente apicale dell’ente.
3. Per le finalità di questo articolo, sul sito istituzionale degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, è indicato, per ciascun procedimento, il soggetto con il suo recapito a cui è attribuito il potere sostitutivo e al quale la parte istante può rivolgersi.”