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j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 141)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 6 (Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate)

(1)  All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare, nelle giornate in cui non si svolgano manifestazioni agonistiche, i tratti o le porzioni da riservare agli allenamenti con sci, snowboard e attrezzi similari.

(2)  Le aree di cui al comma 1 sono delimitate dal gestore dell’area sciabile attrezzata, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all’inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all’associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell’attività di allenamento, l’incaricato dall’organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l’allenamento. 14)

(3)  All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, lo snowboard e con attrezzi similari.

(4)  Le aree di cui al comma 3 devono essere separate dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato. 15)

(5)  All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato. 16)

14)
L’art. 6, comma 2, è stato prima sotituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e successivamente dall’art. 1, comma 8, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
15)
L’art. 6, comma 4, è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
16)
L’art. 6, comma 5, è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
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