(1) Ai fini della presente legge sono riconosciute come piste da fondo, da slitta e da slittino quelle gestite all’interno delle zone sciistiche e/o quelle inserite nei piani paesaggistici.
(2) Per le piste da slitta e da slittino di cui al comma 1 gestite prima del 24 ottobre 2024 non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo. 13)