(1) Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita, di seguito denominato registro, contiene la rappresentazione cartografica dettagliata delle infrastrutture di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2 dell’articolo 2.
(2) L’inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro equivale all’inserimento nel piano urbanistico comunale e corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità con efficacia quinquennale per i fini di cui al Titolo VI della presente legge e al Capo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1. 12)